Composizione della crisi da sovra indebitamento: la c.d. esdebitazione
Gli strumenti introdotti dalla Pace Fiscale 2019 non sono gli unici rimedi previsti dal Legislatore per porre un rimedio alla propria situazione debitoria; un intervento in tal senso – sebbene dedicato a determinate categorie di soggetti che andremo ad analizzare – vi era già stato infatti con la procedura di esdebitazione, introdotta nel nostro ordinamento con la legge 3/2012, denominata “Legge Salva Suicidi”, pensata dal legislatore per dare una risposta a situazioni di grave difficoltà economica dalle quali non sembrerebbe esserci alcuna via d’uscita. Stiamo parlando di situazioni di sovra indebitamento, ove lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile del singolo perdura al punto da determinare l’oggettiva difficoltà o meglio impossibilità di adempiere – o di adempiere regolarmente – alle obbligazioni assunte.
La normativa in esame fornisce quindi un rimedio a tutte quelle persone che per diverse ragioni si ritrovano in situazioni di sovra indebitamento; si pensi ad esempio a casi di perdita di lavoro, malattie, crisi familiari, etc… che comportano un insostenibile aumento degli oneri finanziari e l’impossibilità di disporre nuovamente delle proprie risorse patrimoniali.
La peculiarità della normativa in esame, ed anche la sua finalità, è quella di andare a liberare il debitore dal debito originario ed al contempo andare a soddisfare, quand’anche parzialmente, le varie pretese creditorie.
Tale procedura non è tuttavia accessibile a chiunque, ma possono usufruire solo:
- imprenditori commerciali le cui dimensioni escludono la loro assoggettabilità̀ al fallimento;
- fideiussori che abbiano garantito debiti di un imprenditore fallito, in quanto non fallibili per legge;
- imprenditori agricoli;
- soggetti che svolgono un’attività di libera professione;
- i consumatori purché l’indebitamento derivi da consumi propri, ossia da obbligazioni assunte al di fuori della propria attività di impresa.
Pertanto, la procedura di esdebitazione è aperta unicamente ai suddetti soggetti, che devono tuttavia essere in possesso di determinati requisiti, tra i quali in particolare:
- aver cooperato con gli organi della procedura fornendo documenti e informazioni utili alla procedura;
- nei 10 anni precedenti non aver beneficiato di altra esdebitazione;
- non aver depauperato l’attivo;
- non aver esposto debiti inesistenti;
- non aver aggravato il dissesto rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio;
- non essere stati condannati per bancarotta fraudolenta o delitti contro l’economia pubblica, commercio e industria.
Segnatamente, le procedure disciplinate dalla legge in commento sono tre: l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio del debitore. Vediamo brevemente i tratti salienti di ciascuna di esse.
In primis vi è il c.d. piano del consumatore, consistente in un vero e proprio piano di riparto del patrimonio del debitore, che viene dunque distribuito tra i diversi creditori.
Il professionista incaricato avrà il compito di redigere un piano di ristrutturazione del debito e di soddisfazione di creditori con previsione di scadenze e modalità di pagamento che contenga, eventualmente, l’indicazione di garanzie reali di tale debito ristrutturato. Tale piano deve tenere conto della effettiva liquidità disponibile ed in base ai limiti della stessa può proporre il soddisfacimento non integrale dei crediti ancorché questi risultino muniti di privilegio o gravanti di pegno e ipoteca.
Una volta redatto, il predetto piano del consumatore deve essere depositato presso il Tribunale competente e notificato a cura del professionista incaricato, nel termine di tre giorni dal deposito, a tutto il ceto creditorio ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni.
Successivamente il Tribunale procede alla verifica del piano presentato nonché all’omologa dello stesso qualora ritenga che rispetti i requisiti di fattibilità ed idoneità per garantire la soddisfazione dei creditori; l’avvenuta omologazione peraltro preclude ai creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, ovvero di iniziare o proseguire azioni cautelari o acquistare titoli di prelazione sul patrimonio del consumatore.
Il piano presentato e la relativa omologa possono essere tuttavia revocati in due casi: quando il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze concordate, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ovvero nell’ipotesi in cui risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; si parla in tali casi di revoca di diritto.
L’omologa del piano può essere revocata altresì su istanza di eventuali creditori; infatti, qualora il debitore sottragga o dissimuli dolosamente o con colpa grave l’attivo patrimoniale ovvero parte di esso o ancora quando il debitore stesso non adempia agli obblighi derivanti dal piano omologato, il creditore che ne abbia interesse può presentare nel termine di 6 mesi dalla scoperta del fatto presentare istanza per ottenere la revoca.
Simile al piano del consumatore è la procedura detta accordo di composizione della crisi; in tal caso procedura e tempistiche sono pressoché identiche tuttavia con un’importante specifica. Tale procedura richiede infatti il consenso dei creditori rispetto al piano proposto; il piano sarà ritenuto valido e vincolante solo se approvato da un numero di creditori che rappresenti il 60% dei debiti.
Da ultimo, la legge n. 3/2012 ha introdotto la liquidazione del patrimonio, che può essere considerata la procedura meno vantaggiosa per il debitore che si ritrova in situazione di sofferenza. Per far fronte ai debiti, infatti, si mette a disposizione dei creditori l’intero patrimonio mobiliare e immobiliare, fatte salve le risorse necessarie al mantenimento della propria famiglia. Una procedura particolarmente gravosa, ma che consente di estinguere, in maniera rapida, la propria situazione di sofferenza: i debiti che non possono essere ripagati, infatti, saranno automaticamente cancellati.
Il debitore che intende ricorrere a tale procedura deve necessariamente tener presente che qualsivoglia bene immobile e/o mobile acquistato nei quattro anni successivi, entrerà a far parte del procedimento di liquidazione perdendone quindi la disponibilità.
In conclusione l’esdebitazione non è altro che il risultato del buon esito delle procedure sopra descritte che consente così di ottenere una dichiarazione del Tribunale di inesigibilità degli eventuali crediti non soddisfatti integralmente, permettendo al debitore di ritornare così in bonis.
Orbene, giunti al termine dei nostri approfondimenti, in conclusione, possiamo ritenere che il nostro Legislatore abbia voluto offrire, a quanti si trovino in una situazione di difficoltà, degli strumenti per risolvere, o quantomeno andare a migliorare, la situazione debitoria venutasi purtroppo a creare.
Soltanto l’applicazione nel tempo delle normative introdotte ci dirà se lo scopo prefissato sia stato raggiunto o meno.
Link merateonline: https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=88478&origine=1&t=Composizione+della+crisi+da+sovra+indebitamento%3A+la+c.d.+esdebitazione