La ‘definizione agevolata’ dei debiti, saldo e stralcio cartelle

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, oltre alla più nota rottamazione-ter di cui abbiamo parlato nel precedente articolo, rientrano anche il saldo e stralcio dei carichi affidati all’Agente della riscossione e l’annullamento automatico dei debiti inferiori ad Euro 1.000,00.

La particolarità di dette sanatorie risiede nel fatto di essere misure indirizzate esclusivamente a quei contribuenti, persone fisiche, con reddito familiare basso, il cui ISSE (ossia l’Indicatore della situazione Economica Equivalente) non sia superiore alla soglia di Euro 20.000,00.

In poche parole, grazie alla Legge 145/2018, i contribuenti in situazione di difficoltà economica che hanno ricevuto tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 la notifica di cartelle di pagamento relative a omessi versamenti di imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali dei redditi (IRPEF) ed ai fini dell’IVA, ovvero derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps, potranno estinguere i propri debiti con il Fisco versando esclusivamente un’aliquota forfettaria calcolata in base allo scaglione di reddito a cui appartengono.

Due quindi i requisiti per ottenere e poter accedere a detto strumento: da un lato aver ricevuto nel periodo indicato cartelle dell’Agente della riscossione relative ad omessi pagamenti delle imposte dovute in autoliquidazione ovvero relative a contributi previdenziali professionali o da lavoratore autonomo e dall’altro avere un reddito complessivo familiare inferiore ad Euro 20.000,00.

Detto ciò, la domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, corredata dalla dichiarazione attestante la comprovata difficoltà economica (ossia il modello ISEE) rispetto alla quale verrà applicata l’aliquota di stralcio del debito; corrispondente, precisamente, al 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo ove il contribuente abbia un ISEE fino a 8.500,00 euro; 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo ove il contribuente abbia un con ISEE da 8.500,01 a 12.500,00 Euro; 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo ove il contribuente abbia un ISEE da 12.500,01 a 20.000,00 euro. A tali importi saranno poi da aggiungere le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Entro il 31 ottobre 2019, l’Agente di riscossione avrà cura di comunicare ai debitori l’ammontare dell’importo dovuto in caso di accoglimento della domanda presentata ovvero l’eventuale rigetto della stessa. Spetterà, poi, al contribuente scegliere se liquidare il nuovo importo in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o suddividerlo, in un massimo di 5 rate, da versare entro il 31 luglio 2021, con una maggiorazione coincidente con il tasso di interesse pari al 2% annuo.

Come accennato, un ulteriore importante strumento introdotto dal Decreto Legge n. 119/2018 è l’annullamento delle cartelle esattoriali inferiori ad Euro 1.000,00. Sempre con riferimento ai debiti affidati all’Agente di Riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, parzialmente pagati e per cui residua un debito non superiore ad Euro 1.000,00 è disposto l’annullamento automatico (senza quindi necessità di presentazione di alcuna domanda) verificabile alla data del 31 dicembre 2018, anche attraverso la consultazione della propria posizione debitoria.

Ma attenzione, se nel condono delle cartelle inferiori a Euro 1.000,00 rientrano i debiti tributari, le multe stradali ed i tributi locali, restano esclusi i debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Le somme eventualmente versate dopo il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 119/2018) verranno “rimborsate” al contribuente tramite imputazione a debiti scaduti o in scadenza oppure imputati a debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento; restano invece definitivamente acquisite le somme versate prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge.

Ciò detto, resta buona regola informarsi per tempo – data anche la scadenza prossima per aderire agli strumenti rappresentati – rivolgendosi ad un professionista che ben potrà indirizzarvi nella scelta dello strumento più idoneo anche in virtù del fatto che spesso le cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle Entrate possono riportare debiti riferiti a carichi che rientrano – per materia e/o competenza – nel “Saldo e stralcio” e altri esclusi dal provvedimento. In questo caso, ad esempio, sarà possibile presentare due dichiarazioni di adesione separate, una per il “Saldo e stralcio” e l’altra per la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

Prossimo appuntamento al 15 febbraio per continuare, insieme all’Avv. Crea, l’analisi delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.
Link merateonline: https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=87922&origine=1&t=La+%27definizione+agevolata%27+dei+debiti%2C+saldo+e+stralcio+cartelle