Risarcimento sinistri stradali: una breve guida
Cosa fare in caso di incidente stradale? Devo compilare la constatazione amichevole o chiamare le forze dell’ordine? Chi è tenuto a risarcire il danno che ho subito? Queste sono alcuni degli interrogativi che si pone il soggetto danneggiato coinvolto in un incidente stradale, il quale spesso non conosce nel dettaglio la procedura a cui dovrà attenersi per poter ottenere l’integrale ristoro dei danni subiti in conseguenza a detto evento; e proprio con il presente articolo forniremo sinteticamente semplici indicazioni rispetto ai primi adempimenti burocratici in materia di infortunistica stradale.
In primo luogo, proprio nei momenti successivi all’evento, nel caso in cui in un incidente stradale le parti coinvolte concordino riguardo alle rispettive responsabilità nella causazione dell’evento, queste ultime dovranno compilare la c.d. Constatazione amichevole di incidente, che dovrà essere sottoscritta da tutti i conducenti coinvolti, ciascuno dei quali ne tratterrà una copia.
Diversamente, nel caso in cui le parti coinvolte non concordino riguardo alle rispettive responsabilità e alla dinamica del sinistro, è opportuno chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine le quali compileranno il verbale e la relazione di incidente. Inoltre, si ricorda che l’intervento dell’autorità pubblica è assolutamente necessario qualora nel sinistro siano coinvolti più di due veicoli, oppure nel caso di feriti, così come nel caso in cui si possano rilevare profili di responsabilità penale, nonché nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti sia privo dell’adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile.
Per poter poi ottenere il risarcimento del danno subito, il danneggiato dovrà provvedere alla denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa mediante una comunicazione scritta alla quale dovrà allegare il modulo di constatazione amichevole di incidente (ovvero in mancanza, del verbale redatto dalle autorità) e la prima documentazione medica.
Ma a quale compagnia assicurativa dovrà essere trasmessa l’anzidetta documentazione? Quale compagnia assicurativa è competente alla liquidazione del danno conseguente ad un sinistro stradale?
Innanzitutto è bene ricordare che secondo la normativa italiana per poter circolare è obbligatorio che il mezzo sia assicurato sulla responsabilità civile di modo che, in caso appunto di sinistro stradale, sarà poi l’assicurazione di chi lo ha provocato – ovverosia del responsabile civile – che provvederà a pagare i danni subiti dai terzi.
In primo luogo, proprio nei momenti successivi all’evento, nel caso in cui in un incidente stradale le parti coinvolte concordino riguardo alle rispettive responsabilità nella causazione dell’evento, queste ultime dovranno compilare la c.d. Constatazione amichevole di incidente, che dovrà essere sottoscritta da tutti i conducenti coinvolti, ciascuno dei quali ne tratterrà una copia.
Diversamente, nel caso in cui le parti coinvolte non concordino riguardo alle rispettive responsabilità e alla dinamica del sinistro, è opportuno chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine le quali compileranno il verbale e la relazione di incidente. Inoltre, si ricorda che l’intervento dell’autorità pubblica è assolutamente necessario qualora nel sinistro siano coinvolti più di due veicoli, oppure nel caso di feriti, così come nel caso in cui si possano rilevare profili di responsabilità penale, nonché nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti sia privo dell’adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile.
Per poter poi ottenere il risarcimento del danno subito, il danneggiato dovrà provvedere alla denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa mediante una comunicazione scritta alla quale dovrà allegare il modulo di constatazione amichevole di incidente (ovvero in mancanza, del verbale redatto dalle autorità) e la prima documentazione medica.
Ma a quale compagnia assicurativa dovrà essere trasmessa l’anzidetta documentazione? Quale compagnia assicurativa è competente alla liquidazione del danno conseguente ad un sinistro stradale?
Innanzitutto è bene ricordare che secondo la normativa italiana per poter circolare è obbligatorio che il mezzo sia assicurato sulla responsabilità civile di modo che, in caso appunto di sinistro stradale, sarà poi l’assicurazione di chi lo ha provocato – ovverosia del responsabile civile – che provvederà a pagare i danni subiti dai terzi.
Dal 2007 con l’approvazione del decreto Bersani è stata introdotta anche la procedura del c.d. “Indennizzo diretto”, che consente al danneggiato di ottenere il risarcimento dei danni direttamente dalla propria compagnia assicurativa. La suddetta procedura, che permette di ottenere il ristoro dei danni subiti in tempi relativamente contenuti, è alternativa e facoltativa alla tradizionale richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicurativa del responsabile civile, e la stessa si applica solo per i sinistri avvenuti in Italia, tra due veicoli a motore con targa italiana, regolarmente assicurati con polizza RC.
Diversamente, quando non è applicabile oppure non si è intenzionati ad usufruire di detta procedura, il danneggiato dovrà presentare la propria richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa del responsabile civile.
Tuttavia se il sinistro è avvenuto in Italia ma è stato provocato da un veicolo con targa estera immatricolato in uno dei c.d. paesi membri del sistema “Carta Verde”, la richiesta anzidetta dovrà essere presentata all’Ufficio Centrale Italiano (UCI), il quale provvederà a contattare la compagnia assicurativa estera, che indicherà a sua volta la compagnia italiana che sarà competente alla trattazione del sinistro.
Se invece il responsabile della causazione del sinistro si dà alla fuga ed impedisce così la sua identificazione, oppure non è assicurato, il danneggiato potrà inviare la richiamata richiesta al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il passeggero trasportato invece, a prescindere dalla responsabilità del conducente del sinistro, sarà sempre tutelato dalla polizza RC auto del veicolo sul quale viaggiava e dovrà pertanto rivolgersi a detta compagnia assicurativa per poter ottenere il ristoro del danno fisico subito.
Ad ogni buon conto l’assicurazione, ricevuta la denuncia del sinistro, provvederà alla relativa istruttoria e se ritiene compatibile la dinamica del sinistro con i danni lamentati, provvederà a risarcire sia il danno materiale subito dal mezzo, sia in caso di lesioni, il danno fisico subito.
Questo breve e sintetico vademecum sul sinistro stradale evidenzia l’importanza delle indicazioni sopra richiamate a cui il danneggiato dovrà attenersi per poter procedere con la richiesta di risarcimento dei danni all’assicurazione competente; sempre consigliato comunque è l’aiuto del professionista esperto il quale potrà fornire assistenza stragiudiziale anche in questi primi passi da percorrere ed evitare così di imbattersi in un qualsivoglia ostacolo di tipo procedurale che possa in quale modo influire nella liquidazione del pregiudizio subito.
Diversamente, quando non è applicabile oppure non si è intenzionati ad usufruire di detta procedura, il danneggiato dovrà presentare la propria richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa del responsabile civile.
Tuttavia se il sinistro è avvenuto in Italia ma è stato provocato da un veicolo con targa estera immatricolato in uno dei c.d. paesi membri del sistema “Carta Verde”, la richiesta anzidetta dovrà essere presentata all’Ufficio Centrale Italiano (UCI), il quale provvederà a contattare la compagnia assicurativa estera, che indicherà a sua volta la compagnia italiana che sarà competente alla trattazione del sinistro.
Se invece il responsabile della causazione del sinistro si dà alla fuga ed impedisce così la sua identificazione, oppure non è assicurato, il danneggiato potrà inviare la richiamata richiesta al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il passeggero trasportato invece, a prescindere dalla responsabilità del conducente del sinistro, sarà sempre tutelato dalla polizza RC auto del veicolo sul quale viaggiava e dovrà pertanto rivolgersi a detta compagnia assicurativa per poter ottenere il ristoro del danno fisico subito.
Ad ogni buon conto l’assicurazione, ricevuta la denuncia del sinistro, provvederà alla relativa istruttoria e se ritiene compatibile la dinamica del sinistro con i danni lamentati, provvederà a risarcire sia il danno materiale subito dal mezzo, sia in caso di lesioni, il danno fisico subito.
Questo breve e sintetico vademecum sul sinistro stradale evidenzia l’importanza delle indicazioni sopra richiamate a cui il danneggiato dovrà attenersi per poter procedere con la richiesta di risarcimento dei danni all’assicurazione competente; sempre consigliato comunque è l’aiuto del professionista esperto il quale potrà fornire assistenza stragiudiziale anche in questi primi passi da percorrere ed evitare così di imbattersi in un qualsivoglia ostacolo di tipo procedurale che possa in quale modo influire nella liquidazione del pregiudizio subito.
Link merateonline: https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=90272&origine=1&t=Risarcimento+sinistri+stradali%3A+una+breve+guida